lo Statuto

Statuto - Associazione Sportiva Dilettantistica Poggetto

TITOLO I

Denominazione – Sede

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Firenze. Via Michele Mercati, n. 24/b una associazione che assume la denominazione:

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POGGETTO”

L’associazione si prefigge lo scopo di riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.
Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui l’associazione intende affiliarsi, mediante delibera del Consiglio Direttivo Poggetto.

 

TITOLO II

Scopo – Oggetto

Art. 2

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non persegue alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l’Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

  1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate al tennis;
  2. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
  3. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative della propria disciplina sportiva e di altre;
  4. partecipare attivamente all’approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, concorsi, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
  5. gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali pubblici e privati.

Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

  • allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasioni di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
  • effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
  • esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
  • svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

 

TITOLO III

Soci

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto fra vivi.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

La qualifica di socio dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica della norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • a partecipare alle riunioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • al pagamento della quota associativa.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

Art. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato pagamento della quota associativa annuale, per esclusione o per causa di morte.

Art. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  • che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
  • che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  • che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Art. 10
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

 

TITOLO V

Fondo Comune

Art. 11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell’attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la loro distribuzione non siano imposte dalla legge bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Art. 12

L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

TITOLO VI

Organi dell’Associazione

Art. 13

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente.

Assemblee

Art. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 15

L’assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo;
  2. procede alla nomina delle cariche sociali;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati.
In quest’ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 16

L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Art. 17

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

Art. 18

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri scelti fra gli associati che non ricoprano analoghe cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva.
I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e le altre cariche sociali.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;
  3. compilare i regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
  6. deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
  7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

Art. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti per dimissioni o altre cause il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza, i membri rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

Art. 21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali Consiglio direttivo e Libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico- finanziari annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

 

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 23

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

Art. 24

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) dei presenti aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662. e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

Art. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.